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Posted by IODIVINACREATURA on 25 marzo 2024

La danza dei morti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nello spessore della notte, dove si nascondono i sogni
e gli incubi scivolano lungo le loro viscose pareti di tormento,
nell’abisso del secondo che lascerà il posto al pianto
per il ricordo della perdita di colui che ha condiviso la tua anima.

Offuscati nel nero, vuoti di luce e di speranza,
dove fioriscono i risentimenti e appare la disperazione,
in mezzo al nulla assoluto, naufraghi nel fango eterno,
si consumano la speranza e il tempo dei sogni, ormai appassiti
come una foglia secca caduta dall’albero in autunno.

La concupiscenza radicata tra la lacrima e la guancia rugosa,
il palpito muto del nato morto,
grida dentro di sé, spezzando le viscere di chi ha adottato,
per anni eterni, la sofferenza.

Esilio di speranza nel profondo della foresta notturna senza luna,
nero su nero mentre la solitudine perdura
tra canti di morte triste, sempre prematura.

Notte infinita traboccante di amarezza,
dove le ombre si nascondono nell’oscurità.
E all’improvviso una luce timida, che rompe la follia,
una scintilla in mezzo a questa oscurità…

Lucciola incantata,
in soccorso della mia anima martoriata,
in questa danza dei morti fai rotta verso una nuova ed effimera speranza.

 

 

 

 

 

Il gestore di un sito web risponde per i contributi diffamatori pubblicati da altri, anche non anonimi, purché ne sia a conoscenza. Così sembra aver stabilito la quinta sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 54946 depositata il 27 dicembre 2016.

In breve, la vicenda, per quanto si riesce a comprendere dalla sintesi che ne fa la Corte: nell’agosto del 2009 un lettore pubblicava su un sito internet un commento offensivo nei confronti di un soggetto che stava per ricoprire una carica importante a livello nazionale e ne allegava il certificato penale. A distanza di pochi giorni, lo stesso lettore inviava per e-mail lo stesso certificato penale al gestore del sito. Quest’ultimo – a quanto pare – si limitava a non cancellare il giudizio offensivo, fino a quando non veniva disposto il sequestro preventivo della pagina.
La Corte d’Appello, riformando la sentenza di primo grado, condannava il gestore per concorso nel reato di diffamazione a mezzo internet, riconoscendo altresì un elevato risarcimento. L’imputato proponeva ricorso per cassazione, rilevando tra l’altro di non aver contribuito alla pubblicazione e di aver avuto conoscenza della sua presenza in rete solo con l’applicazione della misura cautelare.

Nel rigettare l’impugnazione, la Cassazione individua in capo al gestore una responsabilità a titolo di concorso in diffamazione per il sol fatto che egli avrebbe «mantenuto consapevolmente l’articolo sul sito, consentendo che lo stesso esercitasse l’efficacia diffamatoria» fino a quando non è stato coattivamente rimosso. A tale conclusione, se si è ben compreso, la Corte giunge valorizzando due accadimenti: la ricezione della e-mail dall’autore del commento “incriminato” e la pubblicazione di un altro articolo, questa volta a firma dell’imputato, ove vi era un espresso riferimento al precedente scritto a firma del lettore.

In sostanza, il principio che sembra esprimere la Corte è che il titolare di un sito web può essere ritenuto direttamente responsabile di diffamazione se non si attiva per impedire che uno scritto diffamatorio, pubblicato e firmato da un soggetto terzo, permanga online in quanto, così facendo, consente l’aggravamento delle conseguenze del reato.

Per quanto riguarda la strada penale, il reato ipotizzabile è quello di sostituzione di persona, punito dall’articolo 494 del codice penale con la reclusione fino ad un anno, procedibile d’ufficio. La giurisprudenza ha ammesso che il reato possa commettersi a mezzo internet, attribuendosi falsamente le generalità di un altro soggetto, inducendo in errore gli altri fruitori della rete, procurandosi i vantaggi derivanti dall’attribuzione di una diversa identità, anche semplicemente l’intrattenimento di rapporti con altre persone o anche il soddisfacimento della propria vanità, ledendo così l’immagine della persona offesa. Accanto a questo reato, che è contro la fede pubblica, ci possono essere anche altri illeciti penali che si intersecano, come frodi informatiche (l’art. 640 ter recentemente introdotto nel nostro ordinamento indica espressamente “il furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti”).

Sul piano civilistico, in questo caso sarebbe applicabile l’articolo 17 del decreto legislativo 70/2003 in recepimento della direttiva 2000/31/CE) che prevede la responsabilità del prestatore del servizio a informare l’autorità giudiziaria o quella amministrativa qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio. Quanto accaduto  costituisce inoltre una violazione evidente del suo diritto al nome (art. 6 del codice civile). È poi applicabile il GDPR (general data protection regulation – regolamento UE 679/2016) che prevede proprio la sua applicabilità ai social provider esponendoli ad azioni dirette da parte degli interessati e anche a sanzioni applicabili nei loro confronti: si arriva sino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato mondiale annuo se la sanzione massima dei 20 milioni è troppo bassa in relazione alle dimensioni dell’impresa.

Quindi, la terza strada è quella del Garante della protezione dei dati personali. Lo strumento è azionabile inoltrando tramite raccomandata a/r (o PEC) una richiesta di accesso ai propri dati personali direttamente alla sede europea del social network, specificando la richiesta di tutti i dati che lo riguardano, informazioni, fotografie, profili aperti a suo nome e di conseguenza la cancellazione e il blocco del falso account e dei dati illecitamente inseriti. Il diritto è previsto dall’art. 7 del D.lgs 196/2003 e rafforzato dal nuovo Regolamento UE 679/2016, direttamente applicabile dal prossimo 25 maggio. In caso di mancato riscontro si può agire direttamente avanti all’Authority di protezione dei dati personali.

Le responsabilità dei social provider sono dunque precise, il problema subentra nella celerità di vedere applicato il proprio diritto. “Forse dovremmo cominciare a pensare che la dimensione che si trova sui social non è solo privatistica” dice Lisi, “Tutti questi servizi che ci vengono offerti stanno diventando servizi essenziali della nostra vita. Non c’è separazione netta tra digitale e reale. I social dovrebbero essere identificati come prestatori di beni essenziali. L’Unione europea dovrebbe cominciare a disciplinare questi rapporti facendo evolvere la loro connotazione giuridica privatistica verso una connotazione di natura pubblicistica”.

 

 

Poisoned chicken to kill ex-boyfriend, but delivery boy's son dies

FONTE WEB-NORMATIVE DI LEGGE VARIE-

SEGNALAZIONE PER SOSTITUZIONE DI PERSONA

E ALTRO-AD UNA AUTORITà PREPOSTA.

Modulo Denuncia Diffamazione:

 

 

 

 

 

 

 

URL della diffamazione ( https:// … )

 

Ad esempio, per social network indicare qui il giorno e orario del post per poterlo individuare con precisione

 

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Azioni già intraprese e/o richieste specifiche *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non è vero che un leone

vince sull’astuzia di un gatto

 

 

a cosa servono tante sim-

se poi si comunica solo con l’infelicità.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Netiquette= Cercate le spiegazioni su internet

 

Un computer, una rete o un dispositivo

hardware possono essere l’agente, il mezzo o l’obiettivo del crimine

Per venire incontro alle esigenze di sicurezza

e assistenza dei sempre più numerosi cittadini

utenti della rete, è stato realizzato

il portale del Commissariato di P.S. on line che,

ponendosi come una vera volante del web,

è costantemente operativo per monitorare la rete,

diramare allarmi in caso di insidie,

raccogliere le più varie istanze di aiuto e assistenza.

Di pari passo sono state avviate speciali campagne

di sensibilizzazione dei ragazzi per un uso consapevole del web

Con l’espressione violenza di genere si indicano

tutte quelle forme di violenza da quella psicologica e fisica

a quella sessuale, dagli atti persecutori del cosiddetto stalking

allo stupro, fino al femminicidio,

che riguardano un vasto numero di persone

discriminate in base al sesso.

La legge contro la violenza di genere persegue

tre obiettivi principali: prevenire i reati, punire i colpevoli,

proteggere le vittime.

Con l’introduzione nel 2009 del reato di atti persecutori-stalking,

che si configurano in ogni atteggiamento violento e persecutorio

e che costringono la vittima a cambiare la propria condotta di vita,

fino alla legge sulle

‘Disposizioni urgenti in materia di sicurezza

e per il contrasto della violenza di genere’,

risultano infatti rafforzati la tutela giudiziaria

e il sostegno alle vittime, una serie di aggravanti

e la possibilità di permessi di soggiorno

per motivi umanitari per le vittime straniere di violenza.

La normativa rientra interamente nel quadro

delineato dalla Convenzione di Istanbul (2011),

primo strumento internazionale giuridicamente

vincolante ‘sulla prevenzione e la lotta alla violenza

contro le donne e la violenza domestica’.

L’elemento principale di novità è il riconoscimento

della violenza sulle donne come forma di violazione

dei diritti umani e di discriminazione. e lo stalking.

Inasprita anche la disciplina penale

con misure cautelari personale.

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 15 ottobre 2013, n. 119,

in materia di contrasto alla violenza di genere

 

 

 

 

 

 

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Uniamoci tutti alle preghiere per la pace nel mondo e per sconfiggere il male... Pio XII disse: “Tutto è perduto con la guerra, tutto può esser salvato con la pace”. Ma purtroppo l’uomo è duro di Cuore! San Galgano, già nel 1180, di ritorno dalle campagne di difesa della Terra Santa conficcò la sua spada nella roccia in cime a Montesiepi.. Il suo gesto è purtroppo rimasto un mito (vedi Re Arthù e la spada nella roccia) ma che non capiamo..
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